giovedì, ottobre 19, 2006

Dalla Cina la nuova Napster

"La Cina e' vicina" grazie a internet e paradossalmente dal paese che censura Google ci arriva in broadcasting anche il contenuto che Sky vende a pagamento sui suoi canali satellitari - e da recenti accordi anche sulla rete di Fastweb. Per i produttori di contenuti e' sempre lo stesso problema: come farsi pagare se i contenuti viaggiano per la rete in modo incontrollato? Spingono sui DRM digital rights management per criptare i contenuti e renderli leggibili solo a chi si abbona al servizio o ha comprato la licenza. Tuttavia sappiamo che i DRM sono craccabili e vengono continuamente craccati, oltre ad essere molto fastidiosi nell'utilizzo pratico del contenuto regolarmente acquistato. Inoltre vi sono sempre sistemi per rendere disponibili in chiaro su internet i contenuti, come prima faceva Napster con la musica mp3 e recentemente fa YouTube con i filmati messi online dalla community dei suoi utenti. Le Major stanno facendo battaglia legale contro questi siti, cercando di farli chiudere schiacciati da ingiunzioni delle magistrature di tutto il pianeta. Nel P2P le cose sono un po meno controllabili, perche' spesso non e' necessario un sito origine per funzionare e quindi ogni singolo user che partecipa al P2P viene attaccato direttamente, dopo aver ottenuto dai vari governi locali una legislazione che permetta di perseguire chi partecipa alla diffusione dei contenuti in P2P. Anche qui vengono in soccorso quei siti che rendono anonimo l'indirizzo IP utilizzato e una rete di server come tor che rende totalmente impenetrabile il riconoscimento delle connessioni tra diversi utenti.

L'ultima notizia e' paradossale, perche' Sinacast e' una societa' analoga alla vecchia Napster, con la differenza che trasmette in broadcast su internet trasmissioni i cui diritti sono stati regolarmente acquistati. Per realizzare il broadcasting la societa' fa in modo che ogni user per vedere l'informazione deve usare un client P2P scaricabile dal sito che lo rende anche ripetitore del segnale digitale verso altri utenti. Di fatto il broadcasting si realizza con la partecipazione degli utenti alla bufferizzazione di prossimita' dei dati, esattamente come avviene per i client della condivisine P2P dei file.

Il cortocircuito e' avvenuto: a Milano due ragazzi avevano trovato su Sinacast i canali che trasmettevano le partite di calcio europeo che Sky vende a caro prezzo sui suoi canali satellitari.
Ho appena letto la notizia su beppegrillo.it. I due ragazzi sarebbero stati denunciati da Sky per aver messo sul loro sito il LINK ai canali di Sinacast. La cosa assurda (a mio parere) e' che la cassazione li consideri parte di un reato per aver trasmesso le partite su web. La cosa divertente che fa notizia e' il totale rovesciamento della normalita'. Di solito e' la Cina che censura i siti e oscura i link, mentre nel mondo occidentale abbiamo norme costituzionali che proteggono il diritto di informazione. Qui il paradosso sta nel fatto che e' una societa' cinese a diffondere le trasmissioni di calcio in modo perfettamente legale, avendo acquisito i diritti per trasmettere in broadcast, mentre e' la magistratura di un paese libero (?) che vieta la diffusione dell'informazione, per impedire che le persone sappiano dell'esistenza di quell'informazione presente su rete.

Mentre la clonazione delle card dei decoder e' un reato, non puo' essere assimilabile in alcun modo a un reato il fatto di rendere disponibile su internet l'informazione. Ovvero non e' accettabile in un paese libero dire che postare un LINK sia reato. Altrimenti ci comporteremmo in modo meno liberale della Cina stessa, che ha imposto a Yahoo e Google di censurare ogni riferimento a "Tibet" e altre parole chiave scomode in Cina. Oltretutto a quanto pare le attivita' di Sinacast sono perfettamente legali e quindi la loro trasmissione su internet dei contenuti non e' un reato. Non si vede dunque come possa diventare un reato un link che informa sulla esistenza di quei contenuti. Ma anche se il link fosse un riferimento a un qualcosa che costituisce reato, non puo' essere censurabile il link stesso, come gia' e' stato a lungo dibattuto negli Stati Uniti in merito a un link a un algoritmo di criptazione che violava i limiti di lunghezza della chiave imposti dalle norme di sicurezza militare americana.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo di ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.